Firmata la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Consulenti del Lavoro

Si rafforza il dialogo telematico per servizi sempre più efficaci (Agenzia delle entrate – Comunicato 03 giugno 2022)

Con una convenzione vengono fissate le nuove modalità di trasmissione dei dati sulle iscrizioni nell’albo nazionale e si dà avvio a un nuovo servizio online che permetterà agli iscritti all’Ordine, compresi i soci delle società tra professionisti, di comunicare all’Agenzia le informazioni relative alle procure conferite dai propri clienti per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza.
In base alla convenzione, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro assolve centralmente agli obblighi comunicativi per conto di tutti gli ordini territoriali e sfrutta la cooperazione applicativa per trasmettere le informazioni concernenti gli iscritti, con frequenza quindicinale. L’Agenzia, potendo verificare lo stato dell’iscrizione del professionista su un archivio aggiornato, sarà quindi in grado di erogare ai consulenti del lavoro servizi digitali e telematici più efficaci. In particolare, l’accordo prevede che, entro il 30 giugno 2022, siano trasmesse tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni risultanti nell’albo unico nazionale, relative all’anno 2021 e che le informazioni relative all’anno 2022 siano comunicate attraverso un web service che restituisce le variazioni dall’ultima richiesta.
Il primo servizio che sfrutterà queste modalità è il servizio web Gestione procure, che sarà disponibile, successivamente al primo aggiornamento delle informazioni (non prima del 12 settembre 2022), in area riservata.
Tramite Gestione procure, ciascun consulente del lavoro potrà comunicare all’Agenzia quali clienti hanno conferito procura per assistenza presso gli uffici, specificando la durata della stessa e i servizi per i quali ha efficacia. Il servizio permetterà anche al professionista di comunicare la lista dei propri collaboratori e, per ciascun cliente, se è stata concessa l’autorizzazione ad avvalersi dei collaboratori. Condizione per l’accesso all’applicativo sarà la regolare iscrizione all’ordine, verificata in base alle informazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale.

Extra bonus R&S: come procedere al riversamento

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 01 giugno 2022, n. 188987 ha definito la procedura che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta maturati nei periodi di imposta a decorrere dal 2015 e fino al 2019.

Con la procedura di riversamento spontaneo prevista dall’art. 5, co. da 7 a 12, D.L. n. 146/2021, conv., con modif., dalla L. n. 215/2021, possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013, conv., con modif., dalla L. n. 9/2014.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
– hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
– hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
– hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Ai fini della procedura di riversamento deve essere utilizzato l’apposito modello utilizzato dall’Agenzia delle Entrate disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Modalità di presentazione del modello

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti incaricati.
La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il modello contenente la richiesta di regolarizzazione deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.
In caso di esito positivo, l’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto.
In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.
La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.
Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con successiva risoluzione.

Esclusione e decadenza dalla procedura di riversamento spontaneo

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
– di condotte fraudolente;
– di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
– di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
– della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Tassazione dell’incentivo all’esodo conferito nel fondo previdenza complementare

In caso di trasferimento al fondo di previdenza complementare delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non si applica il principio di neutralità fiscale previsto per il TFR. Tali somme devono essere trasferite al netto dell’imposta. (Agenzia delle Entrate – Risposta 03 giugno 2022, n. 323).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale da riservare alle somme spettanti ai singoli dirigenti a titolo di incentivo all’esodo nel caso di trasferimento delle stesse al Fondo di Previdenza complementare su richiesta del beneficiario.
Nella fattispecie la società ha sottoscritto un accordo sindacale, al fine di avviare un percorso volto alla gestione del personale Dirigente in servizio in un’ottica di esodo incentivato rivolto a coloro che manifestano interesse ad anticipare l’uscita dal servizio rispetto alla maturazione del diritto alla pensione per vecchiaia, in base al quale:
– ai dirigenti che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro sarà riconosciuto, a titolo di incentivo all’esodo, un importo modulato come riportato nella tabella allegata all’Accordo stesso;
– le mensilità riportate nella tabella saranno calcolate secondo i criteri ex articoli 2118 e 2121 del Codice Civile (Retribuzione Annua Lorda diviso 12 da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR) in considerazione della data effettiva di uscita dall’azienda;
– previa verifica di fattibilità, l’importo a titolo di incentivo all’esodo, nella sua totalità od in parte, potrà essere versato dall’azienda, su richiesta esplicita del dirigente, sulla posizione del dirigente aperta presso il Fondo di Previdenza Complementare per i Dirigenti di Azienda (di seguito “Fondo di previdenza”).

L’Agenzia delle Entrate ha osservato, preliminarmente, che in base alle disposizione del TUIR (art. 17, co. 1, lett. a), Dpr n. 917/1986) sono soggette a tassazione separata le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.
Si tratta di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro, tra le quali rientrano anche le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al TFR, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.
Tali somme sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la medesima aliquota determinata per il TFR.

Riguardo al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando.
Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di previdenza complementare, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
Il trasferimento del TFR al fondo di previdenza complementare, sia maturando che pregresso, non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. L’importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica. In altri termini, per espressa previsione normativa (art. 19, co. 4 del TUIR) il trasferimento del TFR alla previdenza complementare avviene in regime di neutralità fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che detto regime di neutralità fiscale è previsto per il TFR, ma non per le altre somme.
Pertanto, all’eventuale trasferimento al fondo di previdenza complementare delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non è applicabile il principio di neutralità fiscale; tali somme possono essere versate al netto dell’IRPEF dovuta in base al regime di tassazione separata.