IRAP: l’assenza dell’autonoma organizzazione va provata

Qualora il professionista affidi a terzi in modo occasione le incombenze tipiche dell’attività professionale, è tenuto a provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’Irap (Corte di cassazione – – ordinanza 20 maggio 2022, n. 16391).

Secondo i giudici della Corte, in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce, a sua volta, presupposto dell’imposta, può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo.
Sempre in tema di IRAP, il promotore finanziario è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
Pertanto, nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria per omesso versamento dell’imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che ritratti la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria (asserita mancanza dell’autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un’irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti ad imposizione ed averne indicato l’ammontare in dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento.

Fondo PMI creative: presentazione delle domande di agevolazione

Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto 30 maggio 2022, ha definito, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto 19 novembre 2021, le modalità attuative degli interventi previsti a valere sul Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese creative, stabilendo gli aspetti inerenti ai termini e alle modalità di presentazione della domanda e fornendo gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione della misura di sostegno al settore creativo.

Le agevolazioni relative agli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e ai voucher per l’acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, della capacità dell’impresa richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa.
Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L’Agenzia provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it), sezione “Fondo imprese creative”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività:
a.1) accesso alla piattaforma informatica;
a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale;
a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica;
b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda”;
b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.

 

Fondo impresa femminile: via libera alle domande

A partire dalle ore 10.00 di oggi è aperto lo sportello online del Fondo impresa femminile per l’invio delle domande da parte di imprese attive da oltre 12 mesi. (INVITALIA – Comunicato 06 giugno 2022)

Si tratta della seconda linea di intervento a favore dell’imprenditorialità femminile, dopo che lo scorso 19 maggio è stato chiuso lo sportello per le imprese nuove o costituite entro i 12 mesi.
Occorre collegarsi all’indirizzo https://invioprogettisviluppo.invitalia.it/ che verrà attivato in concomitanza con l’apertura dello sportello.
Per poter effettuare l’invio è necessario digitare il “codice di predisposizione della domanda” generato dalla piattaforma di compilazione già operativa dal 24 maggio 2022.
Lo sportello sarà aperto dalle 10.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento fondi.