In arrivo i codici tributo per la ricerca e lo sviluppo

Istituiti i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 05 luglio 2022n. 34/E)

La procedura di riversamento spontaneo  prevede che possano essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 5, commi da 7 a 12, del DL 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215).
L’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Viene inoltre specificato che in caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Tanto premesso, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
– “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
– “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
– “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.
Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
– nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

Fisco: invio info dalle banche per i pagamenti con pos

Definiti i termini, le modalità e le informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti (Agenzia delle entrate – Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253155).

L’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
– il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
– il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
– il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
– l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
– la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
– la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
– la data contabile delle operazioni;
– l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
– il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
L’Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati di cui sopra da parte di tutti i soggetti obbligati.
I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni. La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.
PagoPA rende disponibile all’Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti.
La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022.
Entro il 31 ottobre 2022, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.

Pubblicato in G.U. il DM che riduce le imposte sui carburanti

Riduzioni, per il periodo 9 luglio – 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti( MEF – DM 24 giugno 2022)

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, recante riduzioni, per il periodo 9 luglio – 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti è stato firmato il 24 giugno 2022.
In particolare, il decreto in oggetto, prevede la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui GPL impiegati come carburanti; lo stesso DM prevede altresì l’esenzione dall’accisa e la riduzione al 5% dell’aliquota IVA per il gas naturale usato per autotrazione.