Agevolazioni in favore delle imprese: tasso da applicare

Definto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese (MISE – Decreto 22 luglio 2022)

Il MISE con il decreto in oggetto ha definto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

A decorrere dal 1° agosto 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all’1,38%.

Niente Irap per l’agente monomandatario

L’agente monomandatario che svolge l’attività con il minimo dei beni strumentali per il suo espletamento, non è assoggettabile ad Irap per mancanza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (Corte di cassazione – Sez- trib. – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22186).

In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

Pertanto, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
In relazione al caso di specie, l’agente monomandatario che svolge l’attività con il minimo dei beni strumentali per il suo espletamento non è soggetto ad Irap in quanto non sussiste il presupposto impositivo.

DL Aiuti convertito, compensazione dei crediti maturati dalle imprese verso la PA

Estesa la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (art. 20-ter, D.L. n. 50/2022, conv. Con modif. in L. n. 91/2022).

L’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le disposizioni sopra citate si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Si ricorda che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale certificazione, invece, non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate dalle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.