Tasso per le agevolazioni in favore delle imprese

27 SETT 2022 Fissato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione (MISE – Decreto 22 settembre 2022)

Il Mise ha approvato il decreto in oggetto che fissa il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
A decorrere dal 1° ottobre 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,03%.

DL Aiuti-ter: misure di contenimento dell’accisa e dell’Iva sui carburanti

Il DL 23 settembre 2022 n. 144 (cd. DL Aiuti-ter), pubblicato nella GU n. 223 del 23 settembre 2022, all’art. 4 ha introdotto nuove disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti.

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:

– le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

– l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, devono trasmettere, entro il 10 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti con l’accisa rideterminata usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022.

Credito d’imposta R&S farmaci e vaccini: codice tributo 6981

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini (Agenzia delle entrate – Risoluzione 23 settembre 2022, n. 52/E).

L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
Il medesimo articolo 31, al comma 4, stabilisce che il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.