C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per inviare il 730/2022

13 SETT 2022 Quest’anno è ancora più semplice inviare la precompilata online in autonomia, in quanto i modelli sono ancora più completi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 11 settembre 2022)

I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l’università dei figli e molte altre. Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può “autorizzare” un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata. La dichiarazione accettata senza modifiche, infatti, esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali; ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata.
Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per inviare il 730 c’è tempo fino a venerdì 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre 2022.
Novità di quest’anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a un’altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio. In tutti quei casi in cui, a causa di patologie, la persona rappresentata non può recarsi in Agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato.

Tax Credit Librerie: presentazione istanze

12 SETT 2022 É possibile presentare domanda dal 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022. (MINISTERO DEI BENI CULTURALI – Comunicato 08 settembre 2022)

É possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta riferita all’anno 2021, dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
ttps://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.
Con l’occasione si avvisa che per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda.
Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

Cessione di ecotomografi ad ultrasuoni: IVA al 5%

Le cessioni degli ecotomografi ad ultrasuoni possono beneficiare, in linea di principio, delle agevolazioni IVA, ossia regime di esenzione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 5% per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’articolo 124 del D.L. 34/2020 (Agenzia delle entrate – Risposta 09 settembre 2022, n. 446).

In ogni caso, per usufruire del regime di favore in questione, le cessioni dei beni in commento devono rispettare la finalità sanitaria che, in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, costituisce un’ulteriore condizione alla quale è subordinata l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 124 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. In proposito, qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti.
Resta, ad ogni modo, impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di valutare, in sede di controllo, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso di specie, l’effettivo uso sanitario dei prodotti in questione.