Servizi digitali: al via le domande per il credito di imposta

Le domande possono essere presentate dal 20 ottobre 2022 (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 20 ottobre 2022)

Dal 20 ottobre 2022 (ore 10.00) fino al 21 novembre 2022 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali, misura istituita dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e prorogata, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portaleimpresainungiorno.gov.it
Per l’assistenza nelle modalità di accesso al portale o per la compilazione della domanda è possibile consultare il manuale utente della procedura oppure contattare l’Help Desk al numero 06 64892717 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate tramite posta elettronica ordinaria alla casella dedicatacredito.digitale@governo.it.
Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata di questo sito oppure l’apposita pagina del portale impresainungiorno.gov.it.

Accertamento nei confronti di società cancellata: responsabilità dei soci

La Corte di cassazione con la sentenza 17 ottobre 2022 n. 30481 è intervenuta sulla responsabilità dei soci in caso di accertamento nei confronti di società cancellata.

Con riferimento alla responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, contemplata dalle distinte fattispecie di cui all’art. 36, D.P.R. n. 602/1973, la giurisprudenza di questa Corte offre una ricostruzione sostanzialmente unitaria delle fattispecie.

Si tratta di responsabilità per fatto proprio ex lege (per gli organi, in base agli articoli 1176 e 1218 c.c., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal registro delle imprese.

Tale responsabilità non è di per sé equiparabile all’obbligazione derivante dalla responsabilità verso i creditori, né è sovrapponibile, in quanto fondata su norma speciale, alla responsabilità dei liquidatori ai sensi dell’art. 2489 c.c. ed alla responsabilità “diretta” per danni provocati dagli amministratori nei confronti del socio o del terzo ex art. 2395 c.c.

Con riferimento specifico alla responsabilità dei soci, l’art. 36, comma 3, D.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, prevede che, ove abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dei liquidatori durante il tempo della liquidazione, i soci sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma (liquidatori o amministratori) nei limiti del valore dei beni stessi, salve le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

È dunque consentito al fisco di agire in via “sussidiaria” nei confronti dei soci “pro quota” e tale responsabilità è pur sempre “dipendente” da quella del liquidatore e dell’amministratore, nel senso che, per escutere i primi, è comunque necessario che sussistano anche i presupposti per la responsabilità dei secondi.

Gli stretti legami tra le fattispecie e, in particolare, la relazione di “dipendenza” della responsabilità del socio di cui al comma 3 da quella di cui al comma 1 (di liquidatori e amministratori) giustifica una considerazione unitaria anche con riguardo ai presupposti di esercitabilità delle azioni: la giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiede la duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima, ammettendo l’iscrizione in ruoli anche provvisori.

Accise: approvato un nuovo DL Accise

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il comunicato del 19 ottobre 2022 n. 99, ha reso noto l’approvazione di un nuovo Decreto Legge sulle accise.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l’aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, si proroga, fino al 18 novembre 2022:

– la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);

– l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione;

– la riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.