Iper ammortamento e interconnessione: chiarimenti dal Fisco

L’iper ammortamento, in ipotesi di interconnessione operata successivamente all’effettuazione dell’investimento e alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedenti. La sovvenzione, quindi, può essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni successivi al momento di entrata in funzione del bene (Agenzia entrate – risposta 07 novembre 2022 n. 551).

 

In riferimento al caso di specie, gli investimenti effettuati risultano ricompresi tra quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (ossia quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%) per cui si applicano le disposizioni di cui dell’art. 1, co. 9, L. n. 232/2016.
Al riguardo con la circolare 4/E del 2017 è stato precisato che il beneficio introdotto dai commi 9 e 10 della Legge di bilancio 2017 si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene (del 150 o del 40 per cento), che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

Inoltre, in merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, con la medesima circolare è stato chiarito, tra l’altro che:
– la maggiorazione spetta solo all’utilizzatore, e non anche al concedente;
– l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile;
– la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita per quanto riguarda l’iper ammortamento in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 relativamente ai beni acquisiti tramite leasing.

Ai fini della determinazione dell’iper ammortamento, inoltre, trova applicazione il principio espresso con riferimento alla maggiorazione cd. super ammortamento per cui nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing ai fini dell’individuazione del realizzo dell’investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Sempre nella circolare n. 4/E del 2017 si afferma che la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall’articolo 102, comma 7, del TUIR.

Dal momento di effettuazione degli investimenti deve, in ogni caso, distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.
A tale ultimo riguardo, è opportuno evidenziare, infatti, che la maggiorazione cd. super ammortamento, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
A differenza di quanto previsto in tema di super ammortamento, la disposizione contenuta nel comma 11 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 prevede un ulteriore requisito da rispettare per poter (iniziare a) fruire della maggiorazione del 150 per cento: quello dell’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per poter beneficiare dall’iper ammortamento gli investimenti dovranno, dunque, rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione (tanto che, secondo quanto affermato dalla predetta relazione illustrativa, la maggiorazione può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l’interconnessione).

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Nel caso di specie, occorre considerare che l’investimento è realizzato nel periodo d’imposta 2019 (momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati), l’entrata in funzione e l’interconnessione, invece, avvengono nel periodo d’imposta 2020, con la conseguenza che la fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento.

Per quanto sopra descritto, elemento rilevante per definire il momento di inizio della fruizione dell’agevolazione risulta in primis l’entrata in funzione del bene come avviene per i costi rilevati con la tecnica dell’ammortamento ai sensi dell’articolo 102 del TUIR a cui occorre assimilare, per ragioni di ordine logico sistematico, anche l’ipotesi di acquisto di macchinari in leasing.

La deduzione quale iper ammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all’effettuazione dell’investimento ed alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedente poiché, in ogni caso, il requisito dell’interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione.

Tale impostazione garantisce il rispetto della ratio dell’incentivo consentendo di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione dei beni stessi, nel presupposto che ciò dimostri l’utilizzo del bene nel ciclo produttivo aziendale.

Non può essere rilevante, infine, la quantificazione dell’iper ammortamento nell’ipotesi di acquisto di un macchinario operata nel 2019 con interconnessione nel settembre 2020, poiché la forfetizzazione della prima quota di ammortamento deducibile, relativa al periodo d’imposta di entrata in funzione del bene agevolabile, operando esclusivamente per gli acquisti di beni in proprietà consente di determinare la maggiorazione cd. super ammortamento prescindendo dalla quantificazione dai mesi di effettivo utilizzo del macchinario.

Fondo di garanzia per le PMI: prolungamento della durata della garanzia

È possibile chiedere il prolungamento della copertura del Fondo anche oltre il termine massimo di 96 mesi (ABI – Lettera circolare 02 novembre 2022, n. 1728, MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 31 ottobre 2022, n. 9)

Il Gestore del Fondo di garanzia per le PMI ha comunicato che, in applicazione di quanto previsto dal “Non-paper – Liquidità support and the other possibilities to support undertakings under the COVID-19 Temporary Framework beyond 30 June 2022”, pubblicato dalla Commissione Europea il 12 maggio 2022, è possibile chiedere il prolungamento della copertura del Fondo anche oltre il termine massimo di 96 mesi, previsto dalla disciplina del Temporary Framework COVID, nel caso in cui l’impresa beneficiaria risulti in situazione di temporanea difficoltà.
Le richieste di prolungamento della durata della garanzia, inviate e non accolte dal Gestore prima della pubblicazione della Circolare in oggetto, verranno dallo stesso prese nuovamente in carico senza la necessità, da parte della banca, di una nuova richiesta;
I soggetti beneficiari del prolungamento della durata della garanzia non saranno, ai sensi di quanto previsto dalla Parte I, paragrafo B.1. delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, più ammissibili all’intervento del Fondo fino a quando l’operazione oggetto di prolungamento non giunga a scadenza con totale estinzione del finanziamento.

Al via l’incentivo Concerie

A partire dalle 10.00 del 15 novembre 2022 le imprese appartenenti ad un distretto conciario nelle regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto potranno richiedere a Invitalia contributi a fondo perduto, pari al 50% delle spese ammissibili, per la realizzazione di progetti d’investimento legati all’innovazione dei prodotti e dei modelli produttivi anche in un’ottica di ecosostenibilità ed economia circolare (INVITALIA – Comunicato 07 novembre 2022).

È quanto prevede il decreto del Ministero dello sviluppo economico che stabilisce i termini per la presentazione delle domande relative all’incentivo introdotto nel decreto Sostegni bis e che dispone l’erogazione di contributi a fondo perduto per 10 milioni di euro per l’industria conciaria, un settore particolarmente danneggiato dall’emergenza COVID-19.
Sono ammissibili alle agevolazioni gestite da Invitalia le spese complessivamente non inferiori a 50 mila euro e non superiori 200 mila euro per la realizzazione di programmi di investimento ad elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, incluse le attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale. La soglia massima delle spese ammissibili si innalza invece a 500 mila euro per progetti integrati di distretto che presentino determinate caratteristiche.
Alla data di presentazione della domanda le imprese beneficiarie devono:
– svolgere presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l’attività economica, come risultante dal codice di attività comunicato al Registro delle imprese, di “preparazione e concia del cuoio e pelle” di cui al codice ATECO 15.11.00;
– essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del D.M. 30 dicembre 2021.
Per facilitare la presentazione delle domande le imprese potranno avviare la precompilazione della modulistica già a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre. Per la procedura dovranno:
– essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE);
– accedere all’area riservata Invitalia per compilare la domanda.
Dovranno avere inoltre una firma digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Al termine della procedura online verrà assegnato un numero di protocollo elettronico.