Dichiarazione precompilata Iva: disponibile il nuovo servizio per visualizzare e scaricare il modello

A disposizione di imprese e professionisti la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia con i dati relativi all’anno d’imposta 2022. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio (Agenzia delle Entrate, comunicato 10 febbraio 2023)

Disponibile il nuovo servizio per le partite IVA: ad annunciarlo l’Agenzia delle Entrate, in un comunicato del 10 febbraio, nel quale l’amministrazione finanziaria informa imprese e professionisti che è possibile visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. La semplificazione fiscale interessa così anche le Partite Iva, dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati.

 

Possono accedere al nuovo servizio le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. Sono i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Con il provvedimento dello scorso gennaio sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

 

I soggetti indicati possono utilizzare la nuova funzionalità, disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di modificare, integrare e inviare i dati riportati nei differenti quadri e righi della dichiarazione, ma anche scaricare la dichiarazione elaborata per poterla confrontare con i dati presenti nei propri applicativi. È possibile, inoltre, procedere al pagamento dell’Iva a debito, scegliendo la data di versamento, il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate. Il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa.

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”. Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri che non sono precompilati, inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Per tutte le informazioni sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti Iva precompilati disponibile sempre all’interno del portale.

 

La bozza della dichiarazione Iva è stata elaborata grazie ai dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati, ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, a quelli della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).

 

La dichiarazione annuale si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite Iva e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). Con la realizzazione della precompilata Iva l’Agenzia delle entrate contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

Obbligo dichiarativo dell’imposta di soggiorno a partire dal 2022 solo su modello ufficiale del ministero

A partire dal 2022 scatta l’obbligo dichiarativo sull’imposta di soggiorno da presentare esclusivamente tramite il modello predisposto dal Ministero dell’Economia e delle finanze (Risoluzione del 9 febbraio 2023, n. 1/DF)

L’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno, ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento valido su tutto il territorio nazionale (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) a partire al 2022 va presentato solo sul modello ufficiale ministeriale. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze in risposta al quesito di un contribuente relativamente alla dichiarazione da rendere per le annualità successive al 2020 e 2021. La disposizione prevede che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022.

 

Relativamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, il dicastero chiarisce che i gestori delle strutture ricettive che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione o una comunicazione al comune, seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale, considerando che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del nuovo modello. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno. Il Ministero informa che sul sito internet del Dipartimento sono pubblicate le faq con tutti i chiarimenti in merito all’obbligatorietà o meno della ripresentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 (risposte 8 e 9).

Il modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo, norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento. Del resto, sostiene il Dipartimento, la previsione da parte degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati, con le stesse finalità del modello ministeriale, costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dallo Statuto del contribuente (art. 6, Legge n. 212/2000), ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

Aggiornato il modello Iva 74-bis, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023

Il modello concerne le dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori (Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 febbraio 2023, n. 36026).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023 (art. 8, D.P.R. n. 322/1998).

 

L’aggiornamento del modello si è reso necessario per renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022. Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto modello e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

 

La dichiarazione prevista dall’art. 8, co. 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dagli interessati entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998).

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La trasmissione deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore e rilasciata al contribuente.

 

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.  

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.  

Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.