Maggiorazione ammortamento costo fabbricati strumentali per le imprese commercio al dettaglio

 

Con il provvedimento del 23 marzo 2023 n. 89458 l’Agenzia delle entrate ha fornito le disposizioni attuative dell’art. 1 commi 65-68 della Legge 197/2022, concernente le disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

L’art. 1, comma 65, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo art. 1. In particolare, il citato ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

I requisiti che devono sussistere per il riconoscimento di tale maggiorazione sono due:

  • l’appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti codici ATECO

– 47.11.10 (Ipermercati);
– 47.11.20 (Supermercati);
– 47.11.30 (Discount di alimentari);
– 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);

– 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
– 47.19.10 (Grandi magazzini);
– 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
– 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);

– 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
–  47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
– 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
–  47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
– 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
– 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
– 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

  • la prevalenza delle attività rilevanti effettivamente svolte dalle imprese in questione, che si determina mediante il rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività sopra citate, rispetto al totale dei ricavi del conto economico.

La maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori sopra indicati nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Ne restano esclusi i fabbricati concessi in locazione, leasing (a meno che non imputino a conto economico i relativi canoni) o contratti assimilabili e quelli il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6%. 

Le imprese, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è
effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Riguardo all’ipotesi di cessione di fabbricati che beneficiano della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento; mentre, nell’ipotesi di trasferimento dei fabbricati mediante operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, la maggiorazione fruita in relazione ai precedenti periodi d’imposta non va rideterminata.

La durata della maggiorazione è prevista per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

Credito d’imposta Art-bonus, esclusione per i contributi versati dai fondatori di un ente

L’Agenzia delle entrate si pronuncia sull’ammissibilità all’agevolazione fiscale Art-bonus dei contributi versati al fondo di gestione a sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente da parte dei fondatori dello stesso (Agenzia delle entrate, risposta 22 marzo 2023, n. 266).

Il cosiddetto Art-bonus, è l’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2014, sotto forma di credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

 

Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

 

Con la risposta a interpello in oggetto, l’Agenzia delle entrate interviene in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale di cui sopra alle erogazioni liberali effettuate annualmente dai fondatori di un Ente e destinate al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente stesso.

 

Ciò che rileva nel caso di specie, è la questione attinente alla possibilità che quote di un fondo di gestione possano qualificarsi come erogazione liberale, circostanza che viene esclusa laddove il versamento dei contributi, finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione dell’Ente, sia espressamente previsto e imposto dallo statuto del medesimo, il che farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art-bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano ”diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio”.

 

Diversamente dalla fattispecie oggetto della risposta n. 164/2021, dove una fondazione erogava dei fondi a un’associazione di spettacolo ma non era un suo socio fondatore e non si era altresì impegnata a dare una quota per la sua gestione, nel caso specifico in esame non solo la fondazione istante è tra i fondatori dell’Ente ma, soprattutto, lo statuto di quest’ultimo prevede (e impone) il versamento annuale di un contributo dei suoi fondatori/sostenitori finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione. 

 

Pertanto, seppure l’Ente in questione risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dal citato decreto legge come beneficiaria dell’erogazione liberale in questione, l’Agenzia ritiene che non siano ammissibili all’agevolazione fiscale Art-bonus i contributi, deliberati annualmente dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l’attività concertistica e corale dell’Ente.

Comunicazione spese impianti di compostaggio: i termini e le specifiche tecniche per la trasmissione 

 

Definiti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 831 a 834, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione e le Modifiche al provvedimento n. 80989 del 14 marzo 2022 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 84261 del 21 marzo 2023).

L’art. 1, commi da 831 a 834, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

 

Per la fruizione del credito d’imposta, la comunicazione va presentata, in via telematica, nei termini definiti dall’Agenzia delle entrate: dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022; dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023. 

L’invio telematico deve avvenire nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche, attraverso il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, messo a disposizione gratuitamente sul sito dell’Agenzia.

 

La Legge di bilancio per il 2023, nel dettaglio, ha modificato il comma 831 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, estendendo la fruizione del credito d’imposta alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Pertanto, l’Agenzia ha apportato modifiche al precedente provvedimento prot. n. 80989 del 14 marzo 2022, con il quale sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del suddetto credito ed è stato approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni, per adeguarne il contenuto alla proroga prevista dalla legge di bilancio per il 2023. 

 

L’Agenzia, oltre al contenuto del provvedimento, nell’allegato stabilisce il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica dei dati contenuti nella comunicazione da parte dei contribuenti che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali soggetti incaricati alla trasmissione.