CdM: decreto-legge formalizza la proroga della rottamazione quater

Il CdM, in data 4 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, nel quale è anche ufficializzata la proroga di due mesi per l’invio delle domande della rottamazione quater (Consiglio dei ministri, comunicato 4 maggio 2023, n. 33).

Il decreto-legge approvato in data 4 maggio 2023 dal CdM contiene norme che mirano al riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate, intervenendo inoltre in materia di termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nell’artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.

In particolare, in materia di fisco, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, è previsto che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:

– in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023;

– nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In questo caso, optando per il pagamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023 e non più dal 1° agosto 2023.

 

Il decreto ufficializza lo slittamento del termine per la manifestazione della volontà di procedere alla definizione, ora possibile entro il 30 giugno 2023 e non più entro il 30 aprile 2023, con possibilità di integrazione entro la stessa data.

Dal decreto risulta prorogato anche il termine per la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute, che potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno e la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate, che passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.

Inoltre, viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l’invio telematico delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille, con il mantenimento delle modalità di trasmissione cartacea per il periodo d’imposta 2022.

Il CdM ha infine sancito che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

Cause di esclusione dal regime forfettario: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, con risposta 3 maggio 2023, n. 311, fornisce chiarimenti in merito al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi 54 e ss., della Legge  n. 190/2014 e in particolare su una causa di esclusione da tale regime.

A presentare l’istanza di interpello è un contribuente, residente in un paese dell’Ue, che desidera avere chiarimenti in merito alla sussistenza dei requisiti per l’inizio di un’attività con partita iva individuale con accesso al nuovo regime forfettario agevolato e capire se il percepimento della pensione di vecchiaia in qualità di ex dipendente della Commissione Europea costituisca una causa ostativa per l’accesso al suddetto regime fiscale.

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate fa riferimento alla Legge n. 190/2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, che ha introdotto un regime fiscale agevolato (regime dei forfetari) rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.  All’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della suddetta Legge n. 190/2014, è previsto, in particolare, che non possono avvalersi del regime dei forfetari i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, eccedenti l’importo di 30.000 euro, soglia irrilevante a rapporto di lavoro cessato.

In risposta al quesito dell’istante, l’Agenzia delle entrate richiama la circolare del 4 aprile 2016, n. 10/E, nella quale viene chiarito che tale limite, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla Legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Il citato limite rileva, invece, nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Infine la circolare evidenzia che ai fini della non applicabilità di tale causa di esclusione rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla richiamata circolare n. 10/E, l’Agenzia delle entrate ritiene pertanto che la previsione della citata lettera d-ter) escluda dalla fruizione del regime forfettario i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare. Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 nella citata lettera d-ter), quello che rileva ai fini dell’applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare.

Nel caso di specie, perciò, l’Agenzia esclude la possibilità di accesso al regime dei forfetari per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.

 

 

Regole tecniche del processo tributario telematico: eliminazione firma digitale per gli allegati

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 21 aprile 2023, ha apportato modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico.

Il MEF, con il comunicato del 21 aprile 2023, ha ricapitolato le modifiche apportate, con decreto del direttore generale del 21 aprile 2023, alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del MEF n. 163/2013, concernente il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
All’articolo 1, dopo la lettera s), del DM 4 agosto 2015 sono state in primo luogo inserite le seguenti definizioni:
– “t. “PADES” (PDF Advanced Electronic Signature)”: modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato “.pdf” (Portable Document Format) che consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;
– u. “CADES” (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature)”: le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validità della firma sono racchiuse in una “busta crittografata” (PKCS#7). Tale modalità di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato “.p7m”;
– v. “EML (Electronic mail)”: formato che identifica un file che contiene un messaggio email.

L’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguarda in particolare:
– l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;
– la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, art. 8 del DM citato, il S.I.Gi.T. fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti l’anomalia riscontrata. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto c) del comma 4, il sistema procede comunque all’acquisizione degli allegati;
– la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
– l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
– la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES. 

Il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (PTT) consentirà, dunque, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.