Finanziamenti alle imprese per il sostegno dei programmi di investimento nella tutela ambientale

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con l’obiettivo di sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale, ha stanziato 300 milioni di euro a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale” (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 5 Settembre 2023).

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall’articolo 1, commi 478 e 479, della Legge n. 234/2021, è volto favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Le agevolazioni sono concesse a imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale, in particolare quelle che operano nei settori estrattivo e manifatturiero, nella forma del contributo a fondo perduto, per programmi di investimento che perseguono:

  • l’efficientamento energetico;

  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo;

  • l’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

  • la riduzione dell’utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

Le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono:

– essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
– operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero, di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
– non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’articolo 5, comma 2, del D.M. 21 ottobre 2022.

 

Il 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.

Riguardo alle modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione, il MIMIT ha chiarito che le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia, nell’apposita sezione “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”, a partire dal 10 ottobre e fino al 12 dicembre 2023.

 

I programmi devono prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro.

Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine stabilito in graduatoria, sulla base di punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento e, a parità di punteggio, prevarrà la domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulterà più contenuto. 

Fusione per incorporazione: società incorporante legittimata a recuperare il credito IVA rigenerato

L’operazione di fusione integra sia sul piano civilistico che fiscale una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. La società controllata è, dunque, legittimata a recuperare il credito IVA una volta ”rigenerato” (Agenzia delle entrate, risposta 30 agosto 2023, n. 423).

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione a una fattispecie nella quale una società, fondendosi per incorporazione ad un’altra, a causa della mancata compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale IVA relativo all’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’esonero dalla fideiussione, ha ricevuto due atti dall’Agenzia delle entrate per il recupero del credito trasferito dalla controllata alla controllante e, da quest’ultima utilizzato in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo.

Valutando l’ipotesi di definizione agevolata, a condizione che sia ammesso il successivo recupero dei crediti rigenerati per effetto del pagamento delle adesioni, la società controllata ha chiesto chiarimenti all’Agenzia riguardo all’ammontare dell’IVA recuperabile, al soggetto al quale competono gli adempimenti relativi alla definizione e al recupero del credito e alla modalità di utilizzo del suddetto credito riversato.

 

Riguardo alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati, l’Agenzia ha richiamato quanto già chiarito con la circolare del 27 gennaio 2023,  n. 2/E, nella quale viene specificato che il comma 186 della Legge di bilancio 2023 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

 

Pertanto, gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel novero degli atti impositivi e le relative controversie possono formare oggetto di definizione agevolata. Parimenti, sono ad oggi definibili le controversie relative agli avvisi di pagamento, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica, gli avvisi di liquidazione e gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate a carattere impositivo (tra i quali gli atti di recupero crediti esistenti), purché a monte non esista già un accertamento definitivo.

 

Nel caso di specie, trattasi di procedimenti pendenti, non ancora decisi, riguardo ai quali l’Agenzia conferma la possibilità di definizione applicando, in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia stessa, le percentuali di riduzione stabilite dai commi da 186 a 191 della Legge di bilancio 2023.

Le modalità di attuazione della misura deflattiva da applicare sono quelle rese note con provvedimento direttoriale n. 30294/2023, dal quale si evince che la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate. Tuttavia, il suddetto perfezionamento resta condizionato all’esito del controllo eseguito dall’ufficio, e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata.

 

L’Agenzia ha ritenuto opportuno precisare che, laddove l’istante intenda ”rigenerare” il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata negli atti sopra indicati e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima.

 

Infine l’Agenzia ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 2504 bis del codice civile, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Pertanto, nel caso di specie, l’operazione di fusione ha integrato, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata e di conseguenza l’incorporante è legittimato a recuperare il credito IVA una volta aver proceduto alla ”rigenerazione”.

Definizione agevolata delle liti pendenti e possibilità di rigenerazione di un credito IVA

Nell’ambito della definizione agevolata delle liti pendenti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per la rigenerazione di un credito IVA è necessario versare separatamente l’imposta dovuta e scegliere la definizione agevolata solo per le sanzioni e gli interessi (Agenzia delle entrate, risposta 30 agosto 2023, n. 422).

L’articolo 1, comma 186, della Legge di bilancio 2023 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

 

In riferimento alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati, l’Agenzia delle entrate, con la circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E, ha già avuto modo di chiarire che, il suddetto comma 186 della Legge di bilancio 2023 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

Al riguardo, la circolare del 1 aprile 2019, n. 6/E, ha precisato che gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel novero degli atti impositivi e che, quindi, le relative controversie possono formare oggetto di definizione agevolata.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata.

 

Nel caso di specie, l’istante sta valutando l’ipotesi di definizione agevolata di due contenziosi, soltanto a condizione che sia ammesso il successivo recupero dei crediti rigenerati per effetto del pagamento delle adesioni, chiedendo pertanto chiarimenti in merito all’ammontare dell’IVA recuperabile e la modalità di utilizzo del credito riversato.

In risposta l’Agenzia precisa che, laddove l’istante intenda ”rigenerare” il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata negli atti e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima. Tale controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni e agli interessi, potrà essere definita secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 191, della Legge di bilancio 2023. Dunque, dovrà essere versata separatamente l’imposta dovuta e sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.

Infine l’Agenzia chiarisce che, qualora l’istante decida di ”rigenerare” il credito IVA, potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con gli atti emessi dall’Agenzia.