CIPL Edilizia Artigianato Ravenna: determinato l’EVR per l’anno 2025

Stabiliti gli importi da erogare, a titolo di EVR, dal mese di gennaio fino al mese di dicembre 2025

Con Verbale di accordo siglato il 17 marzo 2025, le Parti sociali Cna, Confartigianato, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal Uil hanno determinato l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per i lavoratori edili dipendenti dalle aziende aderenti alla Cassa Edile di Ravenna. 
Tale importo, ripartito sulle 12 mensilità, verrà erogato dal mese di gennaio e fino al mese di dicembre 2025. Le imprese che non hanno corrisposto le rate dell’EVR nel mese di gennaio e febbraio 2025, erogheranno come arretrati tali quote nei mesi di marzo e aprile 2025. 

Livello Importo complessivo Importo mensile
1 420,60 35,05
2 491,80 40,98
3 546,88 45,57
4 588,47 49,04
5 630,94 52,58
6 757,06 63,09
7 848,69 70,72

CCNL Telecomunicazioni: ottima adesione allo sciopero

Dopo il successo dello sciopero, le OO.SS. chiedono la riapertura della trattativa per il rinnovo del contratto di settore

A seguito dello sciopero avvenuto il 31 marzo 2025, le sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil chiedono la riapertura del tavolo negoziale per giungere, a due anni e mezzo dalla scadenza del contratto di settore, ad un rinnovo che possa soddisfare gli oltre 150.000 lavoratori e lavoratrici del comparto.
Pertanto, le stesse chiederanno, al tavolo ministeriale previsto per il 24 aprile 2025, provvedimenti urgenti a tutela del lavoro (come ad esempio il rifinanziamento dei contratti di espansione per favorire il ricambio generazionale ed il remix delle competenze professionali, il finanziamento del Fondo di solidarietà di settore per gestire la transizione e le ristrutturazioni, il riconoscimento del contratto delle TLC come argine a quelli in dumping sottoscritti da associazioni che non rappresentano il settore e riportano il mondo dei CRM indietro nel tempo). Inoltre, provvederanno ad incalzare il Governo sulle politiche industriali per il settore. 
Tanto premesso, le Organizzazioni sindacali sono pronte a continuare la mobilitazione fino all’ottenimento di un rinnovo capace di rimettere le retribuzioni dei lavoratori in linea con il costo della vita e con l’importanza che questo settore ha per lo sviluppo tecnologico del Paese.

Regime fiscale del contributo erogato per la riduzione del canone di locazione

Arriva all’Agenzia delle entrate una richiesta di chiarimenti da parte di un Istante che ha stipulato un contratto di “locazione concordato” ed ha intenzione di richiedere un contributo a valere sul fondo di rinegoziazione dei contratti di locazione a fronte della riduzione del canone (Agenzia delle entrate, risposta 8 aprile 2025, n. 91).

Per accedere a tale contributo, l’Istante deve formalizzare la riduzione del canone attraverso una scrittura privata tra le parti e la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle entrate, utilizzando la modulistica RLI.

Ciò posto, l’Istante che ha assoggettato il canone di locazione alla cedolare secca, chiede se tale regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone dovuto dal conduttore.

 

L’Agenzia spiega che sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio regionale che abbiano rinegoziato il contratto di locazione, secondo determinati criteri. Sono, invece, beneficiari indiretti i conduttori di alloggi situati nel territorio regionale.

In particolare, per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda è previsto, tra l’altro, che venga stipulato un atto di rinegoziazione tra le parti e che lo stesso sia sottoposto alla registrazione.

La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a € 800,00.

 

Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia osserva che con riferimento alla determinazione del reddito dei fabbricati l’articolo 37, del testo TUIR prevede, al comma 1 che «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». Con riferimento agli immobili, concessi in locazione, il successivo comma 4bis stabilisce che «Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento».

 

In alternativa alle regole di tassazione ordinaria, inoltre, è possibile applicare il regime sostitutivo della cedolare secca al ricorrere dei requisiti previsti.

Come chiarito con la risposta n. 597, pubblicata il 16 settembre/2021, tale regime, con aliquota ridotta, si applica con riferimento ai contratti di locazione di unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni individuati ad alta tensione abitativa, stipulati a ”canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.

 

L’articolo 6, comma 2, del TUIR prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Nel caso di specie, dunque, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone del percipiente, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell’articolo 36 del TUIR da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37.