Trattamento illecito dei dati di una lavoratrice: sanzionata Autostrade Spa

L’azienda dovrà pagare 420.000 euro per aver utilizzato contenuti di una dipendente estratti da alcuni social network (Garante per la protezione dei dati personali, nota 25 giugno 2025, n. 536).

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 420.000 euro ad Autostrade per l’Italia Spa per aver trattato in modo illecito i dati personali di una dipendente, poi utilizzati per giustificarne il licenziamento. L’intervento del Garante è seguito al reclamo della lavoratrice che aveva segnalato l’utilizzo, da parte della società, di contenuti estratti dal proprio profilo Facebook e da chat private su Messenger e WhatsApp per motivare i procedimenti disciplinari a proprio carico.

Tra i contenuti utilizzati figuravano anche stralci virgolettati di commenti e descrizioni di foto. Dagli accertamenti dell’Autorità è emerso che i contenuti erano stati utilizzati dal datore di lavoro senza una base giuridica valida, attraverso screenshot forniti da alcuni colleghi e da un soggetto terzo, presenti tra gli “amici” della dipendente su Facebook e attivi nelle sue conversazioni private su Messenger e WhatsApp. Le comunicazioni, inoltre, riguardavano opinioni e scambi avvenuti in contesti estranei al rapporto di lavoro, non rilevanti ai fini della valutazione dell’idoneità professionale.

Nel motivare la sanzione, il Garante ha sottolineato che una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti – pubblicati, tra l’altro, in ambienti digitali ad accesso limitato – la società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso. L’impiego di tali informazioni, infatti, ha violato i principi di liceità, finalità e minimizzazione previsti dalla normativa privacy. L’Autorità ha inoltre ribadito che i dati personali presenti sui social network, o comunque accessibili online, non possono essere utilizzati liberamente e per qualunque scopo, solo perché visibili a una platea più o meno ampia di persone.

Anche nell’ambito dell’attività disciplinare il datore di lavoro è tenuto a bilanciare correttamente tale potere con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti agli interessati. Il principio di finalità, ha ricordato l’Autorità, impone che i dati siano raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi, e trattati in modo coerente con tali scopi. Pertanto, l’utilizzo nel procedimento disciplinare di messaggi scambiati su canali privati di comunicazione è avvenuto in violazione della segretezza e riservatezza della corrispondenza, dunque in assenza di una giustificazione normativa.

Nel determinare l’ammontare della sanzione, il Garante ha considerato sia la gravità della violazione, sia il fatturato della società.

 

Settore Artigiano: firmato l’Accordo interconfederale

Siglato l’accordo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il rafforzamento della Rete della pariteticità artigiana

Nei giorni scorsi è stato firmato il rinnovo dell’Accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Ssl) dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e dalle Associazioni di rappresentanza datoriale dell’artigianato.

Tale accordo è volto a rafforzare il ruolo della rete della pariteticità artigiana come strumento di prevenzione e presidio fondamentale per la tutela dei dipendenti del settore, rilanciando al contempo il numero e l’azione dei rappresentanti sindacali per la sicurezza sul territorio.

L’intesa ha come obiettivo quello di:

– rafforzare il coordinamento nazionale e territoriale delle strutture bilaterali paritetiche per garantire una maggiore efficacia degli interventi;

– promuovere la cultura della prevenzione, della formazione e dell’assistenza alle imprese e ai lavoratori;

– uniformare le modalità operative della rete, favorendo un approccio integrato e condiviso su tutto il territorio nazionale;

– valorizzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) nel sistema artigiano, favorendo la loro formazione e incrementandone il numero.

Ebinter Lazio: bonus per centro estivo

Sostegno economico pari a 300,00 euro per attività ricreative

L’Ente Bilaterale Terziario Lazio ha previsto, per i lavoratori iscritti all’Ente con figli di età compresa tra 4 e 14 anni, un sostegno economico a titolo di rimborso per le spese sostenute durante i periodi di sospensione scolastica per l’iscrizione a centri estivi o strutture analoghe. Il rimborso, che viene concesso dietro presentazione di domanda e comprovata documentazione, corrisponde ad un importo di 50,00 euro per settimana per un totale massimo annuo di 300,00 euro. L’utilizzo minimo della struttura ricreativa è di 3 giorni per ogni settimana considerata dal lunedì alla domenica. 

La documentazione da presentare sarà la seguente:

– stato di famiglia valido o autocertificazione;

– copia delle ultime buste paga;

– copia delle ricevute di pagamento dei contributi;

– documentazione del pagamento tracciabile;

– certificato della struttura;

– attestazione ISEE in corso di validità.

La presentazione della domanda deve pervenire all’Ente entro:

30 giorni dal pagamento anticipato del servizio;

30 giorni dall’ultimo pagamento rateizzato della sesta settimana e/o entro 30 giorni dall’ultima settimana di utilizzo della struttura;

 – non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Per i servizi fruiti durante le vacanze scolastiche invernali le ricevute di pagamento tracciabili possono essere presentate insieme a quelle del periodo estivo dell’anno successivo, fermo restando il massimale annuo di 300,00 euro.

L’ente precisa inoltre che potrà essere presentata una sola domanda per ciascun lavoratore; nel caso di più domande con stesso ISEE sarà presa in considerazione solo quella con data di invio precedente.

In caso di superamento dei termini per la presentazione della domanda sarà discrezione dell’Ente procedere all’esame delle richieste. In caso di esito positivo i tempi di liquidazione del rimborso sono stabiliti in 30/40 giorni (generalmente tra fine ottobre e metà novembre di ogni anno).