Imprese e succursali: recepita direttiva sulla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, ha introdotto importanti novità in materia di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Il nuovo D.Lgs. n. 128/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2024, n. 214, reca attuazione della Direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la Direttiva 2013/34/UE.

In particolare, il Decreto modifica il D.Lgs. n. 139/2015, inserendovi il Capo I-bis, rubricato “Comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – Attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE”.

 

Nello specifico, il nuovo articolo 5-bis si occupa di “Definizioni“, ad esempio:

  • gruppo“: l’insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

  • bilancio consolidato“: il bilancio preparato dall’impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un’unica impresa;

  • società controllata“: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un’altra impresa;

  • succursale“: una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell’impresa.

L’Art. 5-ter, poi, definisce l’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione, chiarendo che è tenuta a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito:

– la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la succursale, qualora l’impresa che l’ha aperta sia:

 1) parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro;

 2) un’impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro.

 

Sempre l’articolo 5-ter passa, poi, a chiarire i soggetti esonerati dai predetti obblighi:

  • le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell’impresa che l’ha aperta, risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.

A seguire, l’articolo 5-quinquies tratta del contenuto della suddetta comunicazione, mentre l’articolo 5-quater, in tema di esenzioni ed equivalenza, stabilisce che gli obblighi di cui all’articolo 5-quinquies non si applicano:

 – ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione degli obblighi previsti dall’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE;

 – alle società capogruppo e loro partecipate, se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale;

– alle società autonome se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale;

– alle società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo se quest’ultima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all’articolo 5-quinquies e sono soddisfatti determinati requisiti.

 

All’articolo 5-novies, infine, viene trattato il tema delle sanzioni, chiarendo che agli amministratori della società o dell’impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-bis è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Quando il deposito presso il Registro delle imprese della comunicazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la sanzione è ridotta della metà. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della società o dell’impresa è applicata la sanzione aumentata al doppio.

CCNL Terziario (Sistema Commercio Confsal): sottoscritto accordo di rinnovo

Previsti aumenti retributivi, Una Tantum e modifiche al sistema classificatorio

Il 2 settembre 2024 Sistema Impresa , Aifos e Fesica-Confsal, assistita da Confsal, hanno siglato l’accordo di rinnovo del contratto di settore che decorre dal 1° maggio 2023.
Tra le molteplici novità, le Parti sociali hanno previsto, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, l’erogazione di un importo forfettario a titolo di “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento, a copertura del periodo di carenza contrattuale.
Tale importo verrà corrisposto mediante 2 tranche uguali nel mese di settembre 2024 e di luglio 2025.

Inoltre, sono state apportate modifiche al sistema classificatorio, eliminando alcuni dei profili professionali precedentemente previsti, introducendone di nuovi ed istituendo ulteriori particolari classificazioni relative a diverse attività di servizi professionali alle imprese.
Si riportano di seguito gli interventi più significativi:
– introduzione dei congedi per le donne vittime di violenza di genere;
– introduzione di causali di assunzione con contratto a tempo determinato;
– modifiche alla disciplina delle clausole elastiche;
– previsione di aumenti retributivi con decorrenza dal 1°aprile 2023.

Nuovi minimi retributivi

 Livello Dal 1.4.2023 Dal 1.4.2024 Dal 1.3.2025 Dal 1.11.2025 Dal 1.11.2026 Dal 1.2.2027
Quadri  2.749,85   2.871,38   2.923,46   2.984,22   3.044,98   3.114,42 
1  2.292,93   2.402,40   2.449,32   2.504,06   2.558,80   2.621,36 
2  2.050,96   2.145,65   2.186,23   2.233,58   2.280,93   2.335,04 
3  1.825,74   1.906,68   1.941,37   1.981,84   2.022,31   2.068,56 
4  1.646,68   1.716,68   1.746,68   1.781,68   1.816,68   1.856,68 
5  1.536,05   1.599,29   1.626,39   1.658,01   1.689,63   1.725,77 
6  1.430,20   1.486,98   1.511,31   1.539,70   1.568,09   1.600,53 
7  1.302,14   1.350,75   1.371,58   1.395,89   1.420,20   1.447,98 
Operatori di vendita 1  1.589,60   1.655,68   1.684,00   1.717,04   1.750,08   1.787,84 
Operatori di vendita 2  1.414,07   1.469,55   1.493,33   1.521,07   1.548,81   1.580,51 

 

Pagamento pensioni all’estero: parte la seconda fase dell’accertamento in vita

Dal 20 settembre 2024 saranno spedite le richieste di attestazione dell’esistenza per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (INPS, messaggio 11 settembre 2024, n. 3006).   

Al via la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2024 e 2025 per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell’est Europa già interessati dalla prima fase.

Pertanto, a partire dal 20 settembre 2024, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla banca entro il 18 gennaio 2025.     

L’INPS informa che, qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

L’Istituto evidenzia inoltre che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Infine, il messaggio in commento include i criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, le modalità di richiesta delle attestazioni di esistenza in vita e quelle di produzione della prova dell’esistenza in vita (cartacea, via web, riscossione personale presso gli sportelli Western Union), le modalità di richiesta di riemissione delle rate non pagate e il servizio di supporto Citi.