Omesso o ritardato versamento dei contributi, variazione dell’interesse

Ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema dal 18 settembre 2024 (INPS, circolare 16 settembre 2024, n. 89).

La Banca centrale europea (BCE) ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) a decorrere dal 18 settembre 2024.

La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, Legge n. 388/2000).

Pertanto, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del D.L. n. 338/1989 è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024.

Al riguardo, l’INPS comunica che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Invece, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Le sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (lettera a), comma 8, articolo 116, Legge n. 388/2000) la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Peraltro, l’INPS evidenzia che per favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.

Invece, nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’articolo 30, comma 1, lettera b) del citato D.L. 19/2024 è intervenuto anche sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della Legge n. 388/2000:

– come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

– nel caso il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Infine, con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Le sanzioni in caso di Procedure Concorsuali

Infine, tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 18 settembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,65%.

Autotrasporto, le risorse per la formazione professionale

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per il settore per il 2024 (D.M. 6 agosto 2024).

Il D.M. 6 agosto 2024, recante le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell‘autotrasporto per l’annualità 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, il provvedimento destina allo scopo 5 milioni di euro.

I soggetti destinatari delle risorse sono le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi i cui titolari,  soci,
amministratori,  dipendenti  o  addetti  inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni, partecipino a iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove   tecnologie, allo sviluppo della competitività e
all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Le imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi possono anche beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione  professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal decreto in commento. Da queste iniziative  sono  esclusi  i corsi di  formazione finalizzati all’accesso alla professione di  autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto. 

L’attività formativa deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro  il 1° agosto 2025. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purché  successivi  al 13 settembre 2024

Le domande

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l’istruttoria  delle  domande, nonché  l’esecuzione  dei monitoraggi e dei controlli saranno svolti dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.a.

Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
tramite posta elettronica certificata,  al gestore all’indirizzo PEC indicato nel decreto in argomento a  partire  dalla data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo  termine  perentorio della data del 23 gennaio 2025, sottoscritte con firma  digitale  dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente,  specificando  nell’oggetto: “Domanda   di   ammissione incentivo formazione  professionale  edizione  15“. 

I contributi 

Il contributo massimo erogabile  per  l’attività  formativa è fissato in accordo con le seguenti soglie: 
15.000 euro per le microimprese (che occupano meno di 10 unità); 
50.000 euro per le  piccole  imprese  (che  occupano meno di cinquanta unità); 
100.000 euro per le medie imprese (che  occupano meno di 250 unità); 
150.000 euro per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unità).
Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000 euro

 

CCNL Funzioni Locali: resoconto quarto incontro con l’Aran

Avanzate le contro proposte al tavolo negoziale

In data 11 settembre 2024 si è tenuto il quarto incontro tra Fp-Cgil e l’Aran per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.
Son state presentate le risposte dell’organizzazione sindacale alle proposte dell’Aran in tema di:
– personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione, proponendo il rimborso delle spese di trasferta automatico e che il riproporzionamento degli istituti del salario accessorio avvenga in considerazione anche del peso delle responsabilità attribuite;
ferie, respingendo l’irrigidimento delle modalità di programmazione e godimento avanzato dall’Aran;
patrocinio legale, modificando il testo in modo da evitare che il mancato godimento da parte dell’amministrazione sul legale scelto dal dipendente comprometta il rimborso delle spese legali al termine del processo;
welfare integrativo, inserendo tra le possibili finalità quella relativa a contributi aggiuntivi del datore di lavoro al fondo di previdenza complementare.
– gestione del personale più anziano, richiedendo l’accoglimento di alcune proposte, tra cui il diritto soggettivo del lavoratore turnista di essere escluso dai turni notturni al compimento dei 60 anni o dalla reperibilità.
Le Parti si riuniranno nuovamente il 30 settembre 2024.