Istruzioni MIMIT per la presentazione delle domande del credito d’imposta per la quotazione delle PMI

In merito al credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricordato che per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile presentare le domande fino al 31 marzo 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 ottobre 2024).

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Dopo svariate proroghe, con la Legge di bilancio 2023 la misura è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

 

Il D.L. n. 215/2023 (“D.L. Proroghe”) ha, poi, prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).

Pertanto, ricorda il MIMIT, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

 

L’istanza, da trasmettere via PEC ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2018, deve contenere il modulo di domanda e i seguenti elementi descritti all’articolo 6, comma 2:

  • elementi identificativi della qualità di PMI;

  • ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;

  • delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

  • dichiarazioni antimafia.

Esonero autocertificato dall’assunzione disabili: nuove modalità di versamento

Entrato in vigore il 1° ottobre 2024 il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 1 ottobre 2024).

Sono state modificate le modalità di versamento del contributo per l’esonero autocertificato dall’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

A comunicarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che segnala al riguardo l’entrata in vigore il 1° ottobre scorso del Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo citato, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione “Pubblicità legale”, fin dal 5 agosto 2024.

Con il provvedimento in questione, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato infatti abrogato e sostituito il precedente Decreto interministeriale del 10 marzo 2016, concernente le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione in argomento.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che nelle giornate del e del 2 ottobre 2024 la nuova procedura integrata con la piattaforma PagoPA per i versamenti dovuti per la fruizione dell’esonero autocertificato, non sarà operativa a causa dello svolgimento delle previste attività di aggiornamento dei sistemi informatici del dicastero e, pertanto, la compilazione dell’autocertificazione sarà possibile soltanto a partire dal 3 ottobre 2024.

Informazioni più dettagliate in materia sono incluse nella nota ministeriale 15466/2024.

CCNL Funzioni Locali: resoconto del quinto incontro con l’Aran

Ulteriore confronto sulle proposte avanzate dalle Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

Nella giornata del 30 settembre 2024 si è svolto il quinto incontro per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, presso la sede dell’Aran. Durante il confronto, l’Aran ha sottolineato che saranno oggetto di approfondimento le proposte avanzate dalla Uil-Fpl in materia di: turno festivo, istituzione dell’Area EQ, indennità dovute durante i periodi di ferie, patrocinio legale, possibilità di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni.
Inoltre, la stessa ha espresso parere di condivisione su alcune delle proposte, formulate dalle OO.SS., di seguito riportate:
– possibilità di ampliare in delegazione decentrata il numero delle giornate rese in modalità agile o da remoto superando il vincolo attualmente previsto della preponderanza dei giorni in presenza su quelli da remoto;
– possibilità di ampliare il numero dei buoni mensa giornalieri in presenza di particolari casistiche da individuare in delegazione trattante;
– negoziare il fondo annualmente salvo diverso accordo tra le parti. In questo modo il “possono” previsto nel testo contrattuale vigente viene sostituito con “devono”, diventando un obbligo per la Parte Pubblica. Inoltre, è stato recepito l’obbligo di avviare la C.d.I. entro e non oltre il primo quadrimestre senza possibilità di deroghe;
– il tempo di trasferimento, in merito alle assemblee sindacali tenute in una sede diversa dello stesso ente, sarà considerato nel monte ore assegnato;
– l’interruzione delle ferie potrà avvenire solo per “documentati” motivi di servizio. Accolta anche la richiesta sindacale di estendere anche ai Comuni la disciplina delle ferie ad ore ma solo per le ferie pregresse;
– con riferimento al servizio mensa, gli enti non più facoltativamente ma obbligatoriamente devono istituire il servizio mensa o in alternativa devono attribuire i buoni pasto in presenza delle condizioni previste dal vigente contratto. Per il personale impegnato in servizi turnati la pausa, da definirsi in delegazione trattante ad inizio o fine turno, non verrà più rilevata.
– possibilità di seguire corsi di studio anche in modalità telematica sincrona e asincrona, previa certificazione di frequenza, nonché la possibilità di usufruirne anche per seguire periodi di tirocinio previsti dal titolo di studio.
Durante l’incontro è stato nuovamente ribadita l’impossibilità di sottoscrivere il contratto in assenza di risorse aggiuntive da parte del Governo, essendo quelle attualmente postate insufficienti per restituire il potere d’acquisto ai dipendenti del comparto. 
Nelle prossime settimane, l’Aran renderà nota la data della successiva convocazione.