Passaggio dal regime ordinario al regime forfettario: non applicabilità dell’aliquota ridotta

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla spettanza dell’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che passa dal regime ordinario a quello forfettario (Agenzia delle entrate, risposta 22 novembre 2024, n. 226).

In merito all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dall’articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014, il successivo comma 65 prevede che al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota sia stabilita nella misura del 5%, a condizione che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

Spiega l’Agenzia che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ”rinnovo” dell’attività.

 

Nel caso di specie, la contribuente intenderebbe fruire dell’aliquota agevolata del 5% a partire dal secondo anno di attività e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività. Al riguardo l’Agenzia ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario. Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Pertanto, la contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività. 

CCNL Gas: presentata la piattaforma per il rinnovo contrattuale

All’interno della piattaforma sono state indicate le novità economiche e normative da implementare

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cgil e Uiltec-Uil hanno presentato la piattaforma di rinnovo contrattuale del CCNL Gas/Acqua per il triennio 2025-2027. Nel corso dell’incontro, è stata fatta una panoramica sulla situazione del settore gas e acqua in Italia e le Sigle ne hanno approfittato per ribadire che bisogna proseguire nel solco tracciato dai precedenti rinnovi, portando avanti il discorso della doppia articolazione contrattuale: contratto nazionale e integrativo aziendale. Tra le novità si segnala il miglioramento e la modifica dell’attuale sistema classificatorio. Dal punto di vista della riformulazione dell’orario di lavoro, occorre ammortizzare a 38 ore settimanali e recuperare quel differenziale introdotto nel 2002. È necessario rivedere gli istituti della trasferta e dei trasferimenti; introdurre modifiche anche in tema di salute, sicurezza e ambiente.
Per quel che concerne la reperibilità, vanno inserite le giornate di riposo aggiuntivo retribuito al superamento della suddetta soglia mediante verifiche trimestrali. Inoltre, va aumentata l’indennità per le prestazioni svolte da remoto e vanno concessi riposi compensativi per le attività svolte e per quelle tra le zero e le sei ore. Riconoscimento anche dell’indennità di turno per le prestazioni rese nei giorni di riposo settimanale che coincidono con un giorno festivo superando lo scambio di lettere avvenuto il 22 maggio 2017. Per quanto concerne la tematica relativa all’occupazione e al mercato del lavoro, deve essere data priorità all’assunzione, in particolar modo a quella giovanile. Inoltre, i livelli occupazionali devono essere incrementati in ragione dello sviluppo delle attività, della modifica e dell’implementazione dei modelli organizzativi. La formazione deve essere continua e mirata, con particolare attenzione ai dipendenti che rientrano dai periodi di congedo parentale oltre per il lavoro di cura per i familiari. 
All’interno della piattaforma si conferma la durata triennale della vigenza contrattuale e la sua decorrenza che ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Avviato il percorso assembleare che terminerà il 15 gennaio con la definizione della piattaforma rivendicativa del rinnovo. 

SIISL, per i disoccupati c’è l’iscrizione d’ufficio

Dal 24 novembre la presentazione di domanda di NASpI e DIS-COLL porterà di conseguenza l’adesione alla piattaforma informatica (D.M. 21 novembre 2024 n. 174).

Pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il D.M. 21 novembre n. 174/2024 che ha fissato al 24 novembre 2024 la data da cui la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all’iscrizione d’ufficio alla piattaforma SIISL, con l’obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell’indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

In sostanza il provvedimento attua gli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024).

Inoltre, dal 18 dicembre 2024, la piattaforma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestita dall’INPS, sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.

Il D.M. n. 174/2024 indica anche le modalità e le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale, come le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema, nonché i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR.

Il decreto ministeriale in questione è stato trasmesso alla Corte dei conti e all’Ufficio Centrale di Bilancio per i controlli di competenza.