CCNL Turismo Catene Alberghiere: rinnovato il contratto

A livello economico previsto un aumento di 200,00 euro in quattro tranches, cinque per le agenzie di viaggio e i tour operator ed un importo a titolo di una tantum pari a 450,00 euro, 320,00 euro per le imprese di viaggio 

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta da Aica, Federturismo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dell’Industria turistica.
Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2025 e prevede, a livello economico, un aumento economico a regime di 200,00 euro distribuiti in quattro tranches (cinque per le agenzie di viaggio e i tour operator) ed un importo a titolo di una tantum pari a 450,00 euro (320,00 euro per le imprese di viaggio).
E’ previsto un elemento economico di garanzia, fino a 186,00 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro sei mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte dei sindacati.
A livello normativo, sono previste:
– maggiori tutele sulla genitorialità, con la disciplina dei congedi di maternità, dei riposi giornalieri e dei congedi parentali,  da computare nell’anzianità di servizio ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.
– in tema di parità di genere, viene prevista la possibilità di istituire nelle aziende con più di 50 dipendenti la figura denominata “Garante della parità”, 
–  ulteriori tre mesi di congedo oltre le previsioni di legge, per le lavoratrici vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati, con il diritto alla corresponsione di una indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di  trasferimento ad altra unità produttiva.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 2027, è stabilito un aumento del contributo al fondo Fon.Tur. pari a 3,00 euro.

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ad una compagnia assicurativa di diritto francese in merito all’ambito di applicazione della ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulle provvigioni corrisposte agli intermediari per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo ricevute (Agenzia delle entrate, risposta 23 dicembre 2024 n. 269).

L’articolo 25bis, comma 1, del del D.P.R. n. 600/1973, prevede che i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg (IRES) dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

 

L’articolo 1, comma 89, della Legge di bilancio 2024 ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, il quale prevede, per taluni soggetti indicati, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni.

Il quinto comma dell’articolo 25bis, nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2024, prevede che «Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro».

La circolare 21 marzo 2024, n. 7/E, ha poi chiarito che per effetto della suddetta modifica, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Ai citati soggetti si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nell’articolo 25bis.

La citata circolare 7/E del 2024 ha, altresì, chiarito che per garantire la parità di trattamento degli operatori, la predetta ritenuta deve applicarsi anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Con riguardo ai soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni ai sensi del citato articolo 25bis, comma quinto, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti all’attività assicurativa.

 

Per quanto riguarda le polizze vendute mediante gli agenti assicurativi e broker, iscritti alle lettere a) e b) del RUI, le provvigioni maturano nei confronti di agenti e/o mediatori nell’ambito, rispettivamente, di contratti di agenzia e/o contratti di mediazione. Pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2024, è venuta meno la fattispecie di esonero della ritenuta di cui all’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e, di conseguenza, su tali provvigioni va applicata la ritenuta.

 

Con riferimento alle provvigioni dovute ai soggetti esercenti attività d’intermediazione assicurativa a titolo accessorio, l’Agenzia precisa che si fa riferimento ai soggetti iscritti al RUI, che rappresenta un elenco completo degli operatori attivi nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, al fine di includere nell’ambito applicativo della ritenuta in commento tutte le provvigioni afferenti all’intermediazione nell’attività assicurativa.

 

In considerazione della finalità di garantire la parità di trattamento tra gli operatori e della natura della prestazione resa e della relativa provvigione percepita, l’Agenzia dunque ritiene che le conclusioni afferenti ai soggetti iscritti al RUI nella sezioni e) ed f), debbano estendersi anche ai soggetti che svolgono l’attività d’intermediazione assicurativa e che sono esonerati dall’iscrizione al RUI ai sensi del citato articolo 107, comma 4, del CAP. Di conseguenza, si ritiene che nei confronti dei soggetti esercenti attività d’intermediazione assicurativa a titolo accessorio (ad esempio, agenzie di viaggio e utilities), anche laddove non iscritti al RUI, si applichi la ritenuta d’acconto, relativamente alle provvigioni afferenti all’attività accessoria d’intermediazione assicurativa.

 

Infine, relativamente all’obbligo di registrazione delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio relativamente alle provvigioni loro corrisposte, l’Agenzia rileva che l’attuale articolo 25 del Decreto IVA separa l’obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati dall’esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che la registrazione deve essere eseguita «comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno». Peraltro, anche l’articolo 36bis del Decreto IVA nel disciplinare la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta con rinuncia al diritto alla detrazione dall’imposta eventualmente dovuta di quella relativa agli acquisti e alle importazioni dispone, comunque, l’obbligo di registrare gli acquisti.

 

Il numero dei partecipanti ai corsi sulla sicurezza per lavoratori equiparati

Pervenuto un quesito sul limite massimo di 35 persone nelle aule formative (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Interpello 12 dicembre 2024, n. 8).

Sul tema dei corsi di formazione sulla sicurezza, l’Università di Siena ha avanzato un quesito alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, l’ateneo ha chiesto indicazioni circa la possibilità di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati“, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l’università si assume la responsabilità di effettuare un esame finale secondo standard accademici.

La commissione, riferendosi tra le altre norme proprio all’articolo 37 del decreto legislativo citato e al precedente interpello n. 2/2024, ha innanzitutto ritenuto di non poter formulare un riscontro in ordine alla valenza dei contenuti della formazione e della metodologia di insegnamento proposti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo in questione.

Peraltro, la Commissione ha anche ribadito che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.