INPS – Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale contributi previdenziali

L’Inps, con messaggio n. 688 dell’11 febbraio 2022, in materia di gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, fornisce chiarimenti sull’esonero parziale dei contributi previdenziali comunicando il rilascio di una nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione.

L’Inps, con messaggio 11 febbraio 2022, n. 688, ha comunicato che, nell’ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione per eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021 (messaggio n. 4620/2021).
Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.

Elemento di garanzia retributiva per il CCNL cuoio e pelli – Industria

 

  Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, l’elemento di garanzia retributivaai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei.

Ai fini dell’incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – EGR”.
Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi.
L’importo dell’EGR, pari a 230,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all’anno precedente.
L’importo dell’EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizza- tori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espleta- mento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Firmato l’adeguamento economico del CCNL Portieri

Siglato il 24/1/2022, tra CONFEDILIZIA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, l’adeguamento economico a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati.

Le Parti firmatarie, deliberano di dar seguito a quanto previsto dall’Accordo del 26/11/2019 e quindi di riconoscere, con decorrenza dall’1/1/2022, la corresponsione di ulteriori € 5,00 lordi di aumento sul salario conglobato dei lavoratori inquadrati nei profili A3)/A4), mentre per le restanti figure professionali (A1), A2), A5), A6), A7), A8), A9) e tutti i profili B), C) e D)) gli aumenti del salario conglobato saranno riproporzionati in percentuale, come da tabella che segue.

Tabella Salario Conglobato

(Dall’1/1/2022 al 31/12/2022)

Figura professionale

Salario conglobato dall’1/1/2022 al 31/12/2022 (valori mensili in euro)

Portiere con profili professionali A3) e A4) 1.205,04
Portiere con profili professionali A1), A2) e A5) 1.099,64
Portiere con profili professionali A6) e A7) 1.152,27
Portiere con profili professionali A8) e A9) 1.206,96
Lavoratore con profili professionali B1) 1.346,69
Lavoratore con profili professionali B2) 1.280,32
Lavoratore con profili professionali B3) 1.278,12
Lavoratore con profili professionali B4) 1.189,98
Lavoratore con profili professionali B5) 1.120,99
Lavoratore con profili professionali C1) 1.982,30
Lavoratore con profili professionali C2) 1.817,83
Lavoratore con profili professionali C3) 1.592,10
Lavoratore con profili professionali C4) 1.340,93
Lavoratore con profili professionali C4) 1° impiego 1.144,05
Lavoratore con profili professionali D1) 1.276,47
Lavoratore con profili professionali D2) 1.275,30
Lavoratore con profili professionali D3) 1.275,30
Lavoratore con profili professionali D4) 1.275,30

Apprendisti professionalizzanti

Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/1/2022

B1 1 12 1.077,35
13 24 1.144,69
25 36 1.212,02
B2 1 8 1.024,26
9 16 1.088,27
17 24 1.152,29
B4 1 8 951,98
9 16 1.011,48
17 24 1.070,98
C3 1 12 1.273,68
13 24 1.353,28
25 36 1.432,89
C4 1 8 1.072,74
9 16 1.139,79
17 24 1.206,84
D1 1 8 1.021,18
9 16 1.085,00
17 24 1.148,82
D3 1 8 1.020,24
9 16 1.084,01
17 24 1.147,77