Minaccia di licenziamento e delitto di estorsione: la pronuncia della Cassazione

16 febb 2022 Il delitto di estorsione si configura nell’ipotesi in cui, il datore di approfitti della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringendo i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

Nel caso, i lavoratori ricorrono in Cassazione contro la decisione della Corte di merito che, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva assolto il datore di lavoro dall’estorsione contestata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte di appello ha fatto propria la ricostruzione del tribunale, che ha riconosciuto come i lavoratori in questione a detta dei numerosi testimoni prestassero il proprio servizio oltre l’orario di lavoro, in maniera sostanzialmente ininterrotta (anche per venti ore al giorno), espletando compiti non inerenti alle loro mansioni, subendo le continue vessazioni, senza che venisse loro corrisposta la retribuzione delle ore lavorative effettivamente espletate. Risulta, peraltro, come il rispetto di tali condizioni di lavoro non retribuite venisse posta come opzione alternativa alla prospettazione per i lavoratori della “libertà” di lasciare il proprio impiego.
I giudici riconoscono che la compresenza di tali elementi indurrebbe a ritenere configurata l’estorsione così come contestata nel capo di imputazione, ma ritengono di superare gli insegnamenti della Corte di legittimità sul punto osservando che: le e-mail in atti «non evidenziano tale connotato minaccioso, in esse, infatti, il datore di lavoro, dopo avere impartito delle direttive, specifica che “…se qualcuno non è d’accordo è libero di andarsene…» facendo, quindi, esplicito riferimento alla libertà decisionale del lavoratore, nel caso in cui lo stesso non condividesse le direttive impartite, non potendo tali espressioni interpretarsi come minaccia di licenziamento, neppure larvata»; perché «nella fattispecie, non sono stati acquisiti elementi volti a rappresentare una peculiare condizione di debolezza delle persone offese, per le particolarità del contesto economico e, specificamente, del settore alberghiero sulmonese, nonché dell’ambiente familiare di provenienza».
In appello, il giudicie esclude, quindi, la sussistenza della minaccia facendo leva sulla possibilità di scelta lasciata al lavoratore dal datore di lavoro, quanto alla possibilità di proseguire il rapporto di lavoro o di rispettare le (ingiuste) condizioni di lavoro, siccome descritte.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha osservato che, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

Contributo di solidarietà EBNA

L’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA) ha comunicato il contributo di solidarietà in vigore dall’1/1/2022.

Il contributo di solidarietà del 10% dovuto dalle imprese per prestazioni erogate ai lavoratori, previsto dalla Legge 103/1991, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 e tenuto conto dei rinnovi dei CCNL già avvenuti (area meccanica, logistica, trasporto merci e spedizione e area alimentazione e panificazione), va calcolato in base alle seguenti modalità:

ANNO 2021 – ANNO 2022 (fino alla data dei rinnovi contrattuali)

Imprese Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 27,25 : 12(mesi) = € 2.2708333333 x 10% = € 0.22708333333
€ 0,23 (contributo di solidarietà mensile)

Imprese non Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 60,50 : 12(mesi) = € 5,0416666667 X 10% = € 0,504166667
€ 0,50 (contributo di solidarietà mensile)

Da 01/01/2022 per i seguenti settori: CCNL Area meccanica – Logistica, trasporto merci e spedizione – Area alimentazione e panificazione

Imprese Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 43,84 : 12(mesi) = € 3,6533333 x 10% = € 0.3653333
€ 0,37 (contributo di solidarietà mensile)

Da 01/01/2022 per i seguenti settori: CCNL Area meccanica – Logistica, trasporto merci e spedizione – Area alimentazione e panificazione

Imprese non Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 67,66 : 12(mesi) = € 5,638333333 x 10% = € 0.563833333
€ 0,56 (contributo di solidarietà mensile)

Alla contribuzione come sopra configurata, si aggiungono eventuali quote integrative versate in favore della bilateralità regionale ai fini dell’erogazione di prestazioni definite dagli accordi collettivi regionale.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto.

Regime patent box semplificato: disposizioni di attuazione

Il Fisco ha definito gli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 febbraio 2022, n. 48243)

L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “frontend”.
In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati. Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il knowhow.
Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.
Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.
Pertanto, con il provvedimento in oggetto viene data attuazione al citato articolo 6, disciplinando, al contempo, la struttura e i contenuti della documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime agevolativo.
Il presente provvedimento, inoltre, dispone che i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, fermo restando la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.