GUARDIE AI FUOCHI: firmata la stesura del nuovo CCNL

Sottoscritta il 28/2/2022, tra ANGAF e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, la stesura definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti ed i soci delle Società e/o Cooperative di vigilanza antincendio che decorre dall’1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023

Le parti, come convenuto nel precedente accordo del 21/12/2022, e dopo la convocazione di una commissione di lavoro, il 28 febbraio 2022, hanno sottoscritto l’elaborazione del nuovo testo contrattuale per i dipendenti ed i soci delle Società e/o Cooperative di vigilanza antincendio (Guardie ai fuochi).

Minimi contrattuali (Art. 52)
Nel nuovo CCNL sono state riportate le tabelle con i minimi retributivi da erogare alle seguenti scadenze:

Livello

Mimimi Tabellari dall’1/1/2022

Mimimi Tabellari dall’1/1/2023

Mimimi Tabellari dall’1/7/2023

1.917,03 1.961,26 1.990,75
1.776,28 1.817,27 1.844,59
1.572,10 1.608,37 1.632,55
1.433,47 1.466,55 1.488,60
1.364,71 1.396,20 1.417,19
1.300,19 1.330,19 1.350,19
1.230,35 1.258,74 1.277,67

Elemento di garanzia salariale (Art. 52)
In riferimento all’accordo del 21/12/2021 a recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una “indennità di garanzia salariale” pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) lordi con le seguenti modalità:
– euro 250,00 lordi con le competenze di gennaio 2022
– euro 200,00 lordi con le competenze di maggio 2022.
Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.

Retribuzione (Art. 22)
– Per i Lavoratori delle società che operano all’interno dei porti
La retribuzione sarà corrisposta mensilmente fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni ed alle ore lavorate.
A riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
1. Ai lavoratori che nel corso del mese hanno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro comprese ferie, festività di cui all’art. 26, per congedo matrimoniale, per riposi o altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata la corrispondente retribuzione del relativo mese di cui al 1° comma lettere a e b del presente articolo.
2. Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale verranno retribuite solo le ore effettivamente lavorate.
Detta retribuzione, dall’1/1/2022 non potrà essere inferiore a n. 19 turni mensili e dall’1/1/2023 non potrà essere inferiore a n. 20 turni mensili, per i quali sarà garantita la normale retribuzione.
La garanzia retributiva minima  mensile, in caso di ferie, festività retribuite, permessi retribuiti, infortunio e malattia (in questi casi da intendersi al netto dei primi tre giorni), concorrerà fino al raggiungimento dei turni mensili.
Eventuali giorni di sciopero ridurranno in pari percentuale la garanzia retributiva minima mensile.
I lavoratori saranno avviati in servizio ripartendo la distribuzione dei turni ordinari mensili in modo egualitario tra i dipendenti. Resta inteso che il lavoratore matura per intero TFR, ferie, 13ma e 14ma.
– Per tutti gli altri lavoratori
La retribuzione mensile è comunque garantita in modo integrale fatte salve esclusivamente le eventuali assenze ingiustificate.

Istruzioni operative dell’Inps sul fondo di solidarietà servizi ambientali

Si forniscono indicazioni sulle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali.

Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni:
– assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
– prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo;
– alla stipula di apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione europea.

Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo.
Alle prestazioni ordinarie e integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti, di imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.

L’Inps ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo dei servizi ambientali. La procedura guida l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con il “Sistema Unico” per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione.
All’atto della ricezione delle istanze di accesso alle prestazioni ordinarie garantite dal Fondo, le Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:
– la completezza della domanda;
– l’appartenenza del settore al campo di applicazione del Fondo;
– la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
– la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
– il rispetto dei termini di presentazione della domanda.
Inoltre, per l’assegno di integrazione salariale dovrà essere verificata anche l’integrabilità della causale.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territorialmente competente predisporrà la relazione con la proposta di delibera per l’invio alla Direzione generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo erogabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.
Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione generale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Strutture territoriali (Circolare Inps 7 marzo 2022, n. 37).

Novità dal Fondo nazionale di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato

Il Fondo nazionale di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), ha pubblicato un aggiornamento relativo alla presentazione per le domande per il 2021 e 2022.

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, garantisce con decorrenza 1 gennaio 2022 le prestazioni di sostegno al reddito. La scadenza di presentazione per le domande retroattive di gennaio, febbraio e marzo 2022 viene indicata nel 31 marzo 2022.
E’ invece tassativa per le domande del 2021 la scadenza del 31 marzo 2022. Ooltre tale data la presentazione sarà comunque consentita e gestita secondo le vigenti modalità). La firma sull’accordo sindacale può essere successiva alla data d’inizio della sospensione.
Su www.fondofsba.it “il Sistema SINAWEB è in fase di adeguamento, pertanto nei prossimi giorni sarà data comunicazione circa l’effettiva possibilità di presentazione delle richieste”.
Tra le novità, FSBA ha stabilito che l’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza, con durata pari ai giorni del mese, pertanto in caso di ulteriore necessità relativa ad un’altra mensilità dev’essere sottoscritto un nuovo accordo sindacale. Le effettive giornate di utilizzo saranno dichiarate attraverso la procedura di rendicontazione delle assenze, anch’essa con suddivisone mensile.in pratica, quindi, ogni accordo dovrà avere una durata massima di un mese e non si potrà fare un accordo “passante” ad esempio dalla metà di un mese alla metà del mese successivo.
L’accordo sindacale viene generato dal Sistema SINAWEB a seguito dell’inserimento delle informazioni all’interno della procedura di presentazione delle domande. In base alle modalità definite da ciascun Ente bilaterale regionale, in fase di stampa dell’accordo, il Sistema proporrà eventuale documentazione integrativa da compilare.