Adesione dei liberi professionisti al Fondo Fon.Te

Dal 1° aprile 2022 potranno aderire i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi al Fondo di pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio turismo e servizi.

Ai sensi dello Statuto del Fondo Fon.Te, possono iscriversi a Fon.Te. gli imprenditori, i liberi professionisti, lavoratori autonomi (non necessariamente con partita iva), inclusi titolari di imprese individuali e familiari, partecipanti alle imprese familiari, che siano associati a Confcommercio, ossia Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS o abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei seguenti contratti collettivi nazionali: CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo sottoscritto da FIPE (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Imprese di viaggi e Turismo sottoscritto da FIAVET (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Aziende del settore Turismo sottoscritto da Faita e Federalberghi (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS.
Fermo restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione alla previdenza complementare, il versamento minimo annuale destinato al Fondo è pari a 1.200 euro, versabili in una unica soluzione o rateizzabili o, in alternativa, nella percentuale del 3% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta dell’anno precedente.

L’iscritto sarà tenuto al versamento del contributo di adesione una tantum, fissato per i liberi professionisti e lavoratori autonomi, nella misura di 30 euro che saranno prelevati alla prima contribuzione utile.

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti escluso per le associazioni pro-loco

Per le associazioni pro-loco non sussistono gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti oltre la soglia dei mille euro previsti per gli enti e le associazioni sportive (Corte di cassazione – sentenza 04 aprile 2022, n. 10711).

L’art. 9- bis del D.L. n. 417/1991 ha stabilito che alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991.
L’art. 9-bis, pertanto, ha esteso alla generalità degli enti di tipo associativo, senza fine di lucro, e alle pro-loco, unicamente le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398/1991, la quale non prevede obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti. L’esercizio dell’opzione per il regime della L. n. 398/1991 non determina automaticamente, dunque, alcun obbligo relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Con l’art. 25, L. n. 133/1999, come modificato dall’art. 37, co. 5, L. n. 342/2000 è stato introdotto, al comma 5, l’obbligo per le società, gli enti o le associazioni sportive dilettantistiche di effettuare i pagamenti e i versamenti tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità.
Dal dettato della norma non è presente alcuna previsione circa l’applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti nei confronti delle altre associazioni.
Successivamente però tale adempimento è stato esteso, mediante specifici interventi legislativi, a soggetti inizialmente non contemplati.
L’art. 90, co. 1, L. n. 289/2002, ha disposto che alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, si applicano non solo le disposizioni della L. n. 398/1991, bensì anche le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
L’art. 2 , co. 31, L. n. 350/2003, ha attuato la medesima disposizione nei confronti delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
Pertanto, l’obbligo di effettuazione dei pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398/1991 ma nei confronti di:
– società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di Iucro;
– società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;
– associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Nessuna estensione generalizzata è stata operata dal legislatore nei confronti tutte le associazioni senza fine di lucro e alle associazioni Pro Loco.

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti

Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti (MEF – Decreto 06 aprile 2022)

Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi.
Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022. L’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti si applica a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022.
Alle minori entrate derivanti dalle sopra indicate disposizioni, si provvede con quota parte, pari a 329,13 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto.