Consorzi Agrari: rinnovato il CCNL

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.

L’accordo, che copre il  quadriennio 1 ° gennaio 2020-31 dicembre 2023, prevede che lo stipendio base del 3° Livello venga incrementato con le decorrenze sotto specificate dei seguenti importi mensili al lordo delle ritenute di legge:
– dal 1° giugno 2022: € 65,00
– dal 1° gennaio 2023: € 30,00
Per il periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2020 – 31 maggio 2022 viene riconosciuta, al personale in servizio alla data del 1° maggio 2022, l’importo “una tantum”, uguale per tutti, pari ad euro 100, al lordo delle ritenute di legge, che non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compresi il trattamento di fine rapporto e le mensilità aggiuntive, da corrispondere unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022.
Dal punto di vista normativo, viene rafforzato il sistema delle relazioni sindacali, rendendolo più efficace ed incisivo a tutti i livelli, attraverso la partecipazione strategica dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Costituita inoltre una commissione tecnica che si occuperà di aggiornare la classificazione del personale.
Viene sottolineato, inoltre, l’impegno delle Parti nel valorizzare la bilateralità sul versante dell’assistenza sanitaria integrativa, della previdenza complementare e della formazione professionale continua.

Potenziato anche il sistema di welfare con due giornate aggiuntive, rispetto all’attuale normativa, di congedo per il papà in occasione della nascita o adozione di un figlio e di 3 giorni di permesso retribuito in caso di eventi luttuosi.
Inseriti inoltre l’anticipo del TFR per sostenere le spese matrimoniali, l’istituto delle ferie solidali e la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti colpiti da patologie oncologiche o malattie gravi.

Cassa Edile Nord Sardegna: aliquote contributive dal 1/4/2022

La Cassa Edile Nord Sardegna (Sassari, Olbia) pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° aprile 2022

Contribuzione dal 1/4/2022

 

Impresa %

Lavoratore %

Aliquota MUT – CCNL %

Premialità Imprese CCNL ’18 e Utilizzo Riserva APE % (*) per imprese regolari

Aliquote Finali % (*) per imprese regolari

Contributo Cassa Edile 1,875 0,375 2,250 0,545 1,705
Quote nazionali di servizio 0,220 0,220 0,440   0,440
Quote territoriali di servizio 0,500 0,500 1,000   1,000
Anzianità Professionale Edile (APE) 3,030   3,030 0,430 2,600
Contributo Scuola Edile 0,450   0,450   0,450
Contributo C.P.T. 0,300   0,300   0,300
Contributo prest. mutual. C.P.T. 0,300   0,300   0,300
Fondo Sanitario 0,600   0,600   0,600
Fondo Prepensionamento 0,200   0,200   0,200
Fondo Incentivo Occupazione 0,100   0,100   0,100
Totale aliquote 7,575 1,095 (aliq. denuncia) 8,670 0,975 7,695

– (*) –
Per IMPRESE REGOLARI si intende quelle che presentano le denunce e versano i contributi dovuti alla Cassa Edile mensilmente o che comunque denunciano/versano il semestre ottobre-marzo entro il 30 giugno ed il semestre aprile-settembre entro il 30 novembre.

N.B.
– Non avranno diritto alla premialità le imprese che hanno ottenuto, per il semestre di competenza, un DURC positivo a seguito di rateizzazione.
– L’importo corrispondente all’aliquota delle premiliatà sarà rimborsato automaticamente dalla Cassa Edile, a Dicembre e Luglio, direttamente sul cc delle imprese.

Cosa fare se il server per l’invio telematico dei corrispettivi va in tilt

Forniti chiarimenti in tema di comportamento da adottare in caso di rottura o malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server Rt, cioè di eventi che impediscono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (Agenzia delle Entrate – risposta 06 maggio 2022, n. 247).

L’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di affrontare il problema dell’erronea memorizzazione e connessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015, indicando quali siano i principi esistenti in materia, nonché i corretti comportamenti da tenere anche in ipotesi di malfunzionamenti di varia natura.

In particolare:
– in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, deve provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica;
– a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT, intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (si pensi, ad esempio, alla singola cassa collegata ad un server RT) o l’intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE, lo stesso va posto nello stato “Fuori Servizio”, stato che consente all’Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;
– la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture;
– la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.

Qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l’imposta, non trovano applicazione le sanzioni di cui agli artt. 6, co. 2- bis, 11 co. 2- quinquies e 12, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997).
Con particolare riferimento all’ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto “fuori servizio” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, va precisato che la sanzione applicabile è sempre quella dell’art. 11, co- 2- quinquies, D.Lgs. n. 471/1997, ossia euro 100 per ciascuna trasmissione.