Sicurezza sul lavoro: esclusa la responsabilità per il datore che abbia valutato correttamente i rischi

Non risponde dell’infortunio mortale del lavoratore il datore di lavoro che abbia correttamente valutato i rischi e adottato le adeguate misure di tutela (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21064).

Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore, bracciante agricolo, deceduto per iperpiressia da colpo di calore in seguito allo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’azienda agricola, nella quale era stato deputato alla raccolta di uva.
La Corte di Appello, confermando la sentenza del Gip del Tribunale, aveva assolto gli imputati, datori di lavoro, per i reati loro ascritti in relazione all’infortunio mortale occorso al lavoratore.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto coerenti con le risultanze istruttorie le valutazioni del primo giudice in ordine all’assenza di profili di colpa generica o specifica in capo ai datori di lavoro e causalmente rilevanti rispetto al colpo di calore che aveva colpito il predetto bracciante.
La Suprema Corte, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito, ha affermato che le previsioni del DVR adottato dalla ditta fossero congrue rispetto alle mansioni svolte dai braccianti agricoli occupati nel vigneto, indicando adeguate misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio quali: limitare i tempi di esposizione a fattori sfavorevoli, dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro ed apprestare idonei locali o ripari per il ristoro degli addetti.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che il concreto rischio riguardante l’attività di raccolta dell’uva, a cui era deputato il lavoratore, costituito dalla movimentazione manuale dei carichi, essendo considerato accettabile, non richiedeva, alcuno specifico intervento da parte del datore di lavoro, né a livello procedurale (formazione o sorveglianza sanitaria), né a livello organizzativo. Né poteva ritenersi richiesta, nel caso in argomento, la previsione di specifiche misure volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in occasione della raccolta.
Alla luce di tanto il Collegio, escluso ogni profilo di responsabilità dei datori di lavoro relativamente all’infortunio mortale occorso al dipendente, ha respinto il ricorso.

Gestione sostitutiva dall’Inpgi all’Inps: istruzioni

A decorrere dal 1° luglio 2022, la gestione sostitutiva dell’Inpgi passa all’Inps; l’Istituto ha già disposto i pagamenti delle prestazioni pensionistiche a partire dalla stessa data.

Al fine di visualizzare i relativi cedolini, o per presentare domanda di pensione, gli utenti interessati dovranno quindi accedere al sito www.inps.it, inserendo le credenziali ormai valide per tutte le PA: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2; CNS (Carta Nazionale dei Servizi); CIE (Carta di identità elettronica 3.0).
L’Istituto può disporre un pagamento con accredito su Iban solo se questo è intestato o cointestato al beneficiario della pensione e se risulta formalmente valido.
I pensionati che non hanno ancora fornito un Iban idoneo hanno ricevuto un’apposita comunicazione nella quale sono riportate le istruzioni utili per ottenere il rateo di luglio 2022 tramite bonifico domiciliato.
Tale opzione consente all’utente, nell’immediato, di ritirare la pensione in contanti presso qualunque ufficio postale.
Per ovviare ogni difficoltà futura, nella stessa comunicazione sono fornite – inoltre – le indicazioni per trasmettere un Iban valido tramite la procedura Inps o recandosi presso il proprio sportello bancario, muniti della chiave-pensione riportata nella lettera (INPS, comunicato stampa 28 giugno 2022).

Bonus facciate: ok per il restauro portale della chiesa

In materia di bonus facciate, forniti chiarimenti sugli interventi di restauro e risanamento conservativo di un portale di un edificio religioso (Agenzia delle entrate – Risposta 28 giugno 2022, n. 352).

Nel caso di specie, la Chiesa istante intende iniziare il restauro e il risanamento conservativo del portale dell’edificio religioso – composto da portone, cornice e lunetta – destinato a svolgere la funzione di porta di ingresso alla chiesa solo per una piccola parte dello stesso corrispondente ad una superficie di 11, 97 mq. La superficie complessiva del portale invece è di mq 48,41 cui si deve aggiungere la superficie della cornice sovrastante il portone e quella della lunetta.
Tanto premesso, chiede se possa avvalersi della detrazione prevista dall’articolo1, commi da 219 a 224 della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020),come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. “bonus facciate”), con eventuale opzione per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione o per lo “sconto in fattura”, di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020.
In considerazione di quanto rappresentato dall’Istante che la funzione del portale della Chiesa non è soltanto quella di consentire l’ingresso all’interno dell’edificio ma che lo stesso assume, per la sua dimensione ed imponenza,anche una funzione decorativa e ornamentale, l’Agenzia ritiene, che nel presupposto che sussistano tutte le condizioni previste dalla disciplina in commento, le spese per l’intervento di restauro e risanamento conservativo del portale possano essere ricondotte nell’ambito della detrazione in esame.
Conseguentemente, l’Istante potrà avvalersi anche delle disposizioni previste 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 (tra i quali rientrano anche quelli ammessi al cd. bonus facciate) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
– per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.