Prorogata l’indennità mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

Disposta la proroga, al 31.12.2022, dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana.

 

Per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali cessino di percepire l’indennità di disoccupazione denominata NASpI nell’anno 2020, è stata prevista la possibilità di richiedere alla Regione stessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, limitatamente al periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’indennità in argomento è stata concessa dalla Regione Siciliana, in continuità con il precedente periodo, fino al 31 dicembre 2021.
Infine, è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i succitati lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana, prevedendo la copertura dei relativi oneri pari a 1,4 milioni di euro per il 2022.
L’indennità è concessa dalla Regione Siciliana in continuità con i precedenti periodi e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’Inps (Messaggio Inps 3134/2022).

ANF lavoratori extracomunitari: istruzioni INPS

3 ago 2022 L’INPS, in applicazione al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022, ha fornito istruzioni in materia di assegno per il nucleo familiare per i familiari, residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo, di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo. (Circolare 2 agosto 2022, n. 95).

Con la circolare in oggetto l’INPS ha fornito le indicazioni amministrative in merito alla documentazione da acquisire e alle verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della misura dell’ANF ai fini del recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022, in base alla quale la prestazione di Assegno per il nucleo familiare erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia.

Requisiti del nucleo e reddituali

Per il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’Assegno rilevano:

– tipologia di nucleo familiare;

– numero dei componenti il nucleo familiare;

– reddito complessivo del nucleo familiare.

La prestazione è, infatti, erogata per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e per i nuclei monoparentali.

Con riguardo al nucleo, in esso sono compresi i coniugi e i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro; rimane escluso, invece, il coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Possono inoltre fare parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Con riferimento al reddito familiare, rileva quello assoggettabile all’IRPEF che sia stato conseguito dai predetti componenti nell’anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno; questo ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell’anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare.

L’Assegno in esame non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Documentazione richiesta

Il cittadino straniero non appartenente all’Unione europea può utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale.

Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

Nei casi in cui non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all’estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l’ANF, gli stessi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale o mediante apposizione di “apostilla”.
Anche i redditi prodotti all’estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.

Diritto e misura dell’ANF per familiari residenti in un Paese terzo

Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all’Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati i documenti che attestino:

– lo stato civile del richiedente;

– lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell’ANF;

– il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l’ANF);

– i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi per il periodo di riferimento della domanda di ANF;

– eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.

L’Istituto ricorda, altresì, che, in aggiunta alla documentazione già indicata dalla normativa, deve essere inoltrata ulteriore documentazione nei seguenti casi:

– inclusione di familiari nel nucleo del richiedente;

– applicazione dell’aumento dei livelli reddituali;

– riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.

INPGI Gestione separata: versamento contributi minimi 2022

L’INPGI ha fornito le istruzioni per la corretta esecuzione del versamento del contributo soggettivo minimo dovuto, per l’anno 2022, da giornalisti e pubblicisti che operano in forma autonoma. (Circolare 01 luglio 2022, n. 7).

Tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata INPGI che nel corso dell’anno 2022 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale per l’anno 2022.
Il contributo minimo è dovuto nella misura ridotta del 50 per cento dai giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni. In particolare, possono versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti) con decorrenza successiva al 31 luglio 2017.
Anche per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2022 risultino già pensionati (titolari di un trattamento pensionistico diretto) il contributo soggettivo minimo dovuto è pari al 50 per cento di quello ordinario. La riduzione non si applica ai titolari di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e di assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili.

Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. Ai fini dell’esonero è necessario comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Sono esentati dal versamento del contributo minimo, inoltre, i giornalisti iscritti alla Gestione separata che – alla data del 31/07/2022 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2022 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica.
I giornalisti esentati dal versamento, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell’anno 2022 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.

Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2022 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2023), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.

MISURA DEL CONTRIBUTO

TIPO CONTRIBUTO

Contributo minimo ordinario

Contributo minimo ridotto (per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)

Contributo minimo ridotto (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

Reddito minimo di riferimento 2.184,39 1.092,20 2.184,39
Contributo Soggettivo (12%) 262,13 131,06 131,06
Contributo Integrativo (4%) 87,38 43,69 87,38
Contributo di maternità 40,39 40,39 40,39
Totale contributo minimo 2022 389,90 215,14 258,83

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del contributo minimo per l’anno 2022 deve essere effettuato entro il 31 Luglio 2022, utilizzando il Modello F24-accise. In sede di compilazione del Modello di pagamento devono essere utilizzati i seguenti codici:
– Ente = P
– Provincia = (lasciare vuoto)
– Codice tributo = G001
– Codice identificativo = 22222
– Mese = 01
– Anno di riferimento = 2022

In alternativa il pagamento può essere effettuato mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.